Testo unicoTitolo VIII

Art. 67

Art. 35 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, e art. 1 R. decreto-legge 4 giugno 1925, n. 886.

In vigore dal 8 dic 1957
Il settimo degli aggi annualmente liquidati a ciascun banco del lotto, oltre le L. 5000, viene versato all'Opera di previdenza come ordinaria entrata annuale per il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi della Cassa sovvenzioni.

Note all'articolo

  • La L. 25 novembre 1957, n. 1139 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "La parte degli aggi annualmente liquidati a ciascuna ricevitoria del lotto esente dal contributo a favore del Fondo di previdenza previsto dall'art. 67 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 riguarda i primi cinque milioni di lire di riscossione annua".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-67

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