Art. 4

In vigore dal 25 lug 1965
Per gli assegni vitalizi indiretti con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1947, l'aumento di L. 360 annue previsto dall' del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395 - che ha sostituito l'art. 24 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 - è elevato a L. 3000 annue sia per gli assegni dovuti alle vedove per ciascun orfano minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro a loro carico, sia per gli assegni dovuti a gruppi di orfani, di fratelli o di sorelle per ciascun compartecipe oltre il primo.

Note all'articolo

  • La L. 25 novembre 1957, n. 1139 ha disposto (con l'art. 15, comma 2, lettera b)) che "Per gli stessi casi del precedente comma: [...] b) e' elevato da lire 3000 a lire 5100 annue l'aumento per ogni compartecipe oltre il primo, dovuto per gli assegni vitalizi indiretti e di riversibilita', nei casi di gruppi di superstiti previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127 [...]".
  • Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 759 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che a partire dal 1 marzo 1966 "e' elevato da L. 5.100 a L. 18.000 l'aumento per ogni compartecipe oltre il primo, dovuto per gli assegni vitalizi indiretti e di riversibilita', nei casi di gruppi di superstiti previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-01-26;127#art-4

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