Art. 1
In vigore dal 24 ago 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per le finanze e per la grazia e giustizia;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
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Ai vice brigadieri e brigadieri dell'Arma dei carabinieri ed ai pari grado dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia raffermati, è esteso l'obbligo della iscrizione prevista nell' del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 e successive modificazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai militari e graduati di truppa dell'Arma dei carabinieri ed ai pari grado dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza e degli agenti di custodia che abbiano compiuto la terza, rafferma triennale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;1041#art-1