Art. 2

In vigore dal 24 ago 1948
L'iscrizione disposta dal precedente ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;1041#art-2

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Art. 2 Modificazioni del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 949, recante norme per l'iscrizione all'Ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, dei sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo