Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione
Art. 5
In vigore dal 1 gen 1953
La Cassa ha per scopo:
1) corrispondere una sovvenzione agli iscritti che cessano definitivamente dal servizio per qualsiasi causa e sempre quando non abbiano diritto ad ottenere la indennità di buona uscita che, ai termini delle disposizioni in vigore, l'Opera di previdenza è tenuta a corrispondere a favore dei personali civili e militari dello Stato:
2) corrispondere una sovvenzione ad integrazione della indennità di buona uscita prevista dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, per gli iscritti all'Opera di previdenza predetta che abbiano maturato il diritto alla normale pensione vitalizia.
In caso di decesso dell'iscritto, le sovvenzioni sono corrisposte ai superstiti secondo quanto è previsto dai successivi :
3) concedere prestiti ai soci che abbiano maturato il diritto alla sovvenzione di cui al n. 1) La misura delle sovvenzioni è stabilita, nel mese di dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, dal Consiglio di amministrazione, tenuti presenti la situazione patrimoniale della Cassa, gli anni di iscrizione dell'impiegato alla Cassa stessa, nonché l'eventuale diritto a pensione vitalizia.
Il Consiglio di amministrazione stabilirà anno per anno la somma massima che potrà essere erogata durante l'anno per i prestiti di cui al n. 3).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1986#art-scs-5