Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione

Art. 6

In vigore dal 1 gen 1953
Per provvedere alle finalità di cui al presente statuto le entrate annuali della Cassa sono ripartite come segue: 1) l'85% è destinato ad alimentare il fondo per le sovvenzioni di cui al precedente articolo; 2) il 10% viene accantonato, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, per costituire un fondo di riserva per far fronte ad esigenze di carattere eccezionale. Il fondo di riserva non potrà superare la somma di L. 1.000.000; 3) per sostenere le spese di gestione della Cassa, nonché quelle casuali, il Consiglio di amministrazione può utilizzare le somme non eccedenti il rimanente 5%. Ove tale percentuale non sia totalmente utilizzata, la rimanenza sarà portata in aumento del fondo di cui al n. 1).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1986#art-scs-6

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