Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione
Art. 4
In vigore dal 1 gen 1953
La qualità di socio si perde:
a) per domanda dell'interessato o per morosità nel pagamento delle quote sociali relative ad un anno;
b) per cessazione del rapporto d'impiego, qualunque ne sia la causa;
c) per passaggio ad altra Amministrazione statale.
Il socio che perde tale qualifica per i motivi indicati nella lettera a), può essere riammesso - a sua domanda - a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, sotto l'osservanza delle norme e con le condizioni previste dal presente statuto per le nuove iscrizioni.
In ogni caso il socio che perde tale qualifica non ha diritto al rimborso delle quote mensili versate nè al computo del periodo di interruzione di qualifica di socio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1986#art-scs-4