Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione

Art. 8

In vigore dal 1 gen 1953
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre almeno la presenza di sette componenti di esso, compreso chi presiede. Le deliberazioni relative alle spese di cui all' (n. 3) del presente statuto debbono essere approvate da almeno otto dei componenti del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del presidente o del vice presidente, le adunanze del Consiglio sono presiedute dal consigliere più elevato in grado. In caso di parità di grado si terrà conto dell'anzianità di carica. Nel caso di uguale parità di grado e di carica si terrà conto dell'età del consigliere. Qualora si verifichi parità di voti prevale quello di chi presiede.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1986#art-scs-8

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