Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione

Art. 13

In vigore dal 1 gen 1953
L'iscritto o i suoi superstiti acquistano il diritto alla sovvenzione solo quando siano stati compiuti almeno cinque anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo che l'iscritto sia morto o divenuto permanentemente e totalmente inabile al servizio per causa del servizio stesso. Nel computo degli anni di servizio si tiene conto anche di quelli anteriori alla nomina in ruolo, ma utili agli effetti di pensione. L'anno iniziato si intende compiuto. Per i relativi accertamenti provvede il Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1986#art-scs-13

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