Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione

Art. 14

In vigore dal 29 feb 1976
In caso di morte avvenuta in attività di servizio dell'iscritto, il diritto alla sovvenzione prevista nella misura di cui al successivo sorge nel momento del decesso e spetta in ordine di precedenza: 1) al coniuge superstite, quando non esista sentenza passata in giudicato di separazione personale addebitata al coniuge medesimo o ad entrambi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstiti, oltre al coniuge, anche figli naturali o nati da precedenti matrimoni, minorenni o permanentemente inabili al lavoro, a ciascuno di questi spetta una quota della sovvenzione pari al quoziente ottenuto dividendo la sovvenzione complessiva in parti uguali tra il coniuge e tutti i figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali dell'iscritto medesimo, purchè nelle predette condizioni di età o di stato; 2) ai figli minorenni o permanentemente inabili al lavoro, legittimi, legittimati, adottivi e naturali, in parti uguali; 3) ai figli maggiorenni non coniugati, già conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, legittimi, legittimati, adottivi e naturali, in parti uguali; 4) ai figli maggiorenni legittimi, legittimati, naturali e adottivi, in parti uguali; 5) ai genitori, se entrambi viventi; al genitore superstite, se uno di essi è morto. Se i genitori sono separati legalmente, la sovvenzione è divisa fra essi in parti uguali; 6) ai fratelli ed alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, purchè non coniugati, in parti uguali; 7) alle persone esplicitamente a tal fine designate dall'iscritto con atto di ultima volontà o, in mancanza, ai fratelli ed alle sorelle, in parti uguali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1986#art-scs-14

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