Art. 14

LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139

In vigore dal 8 dic 1957
Gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di riversibilità, conferiti e da conferirsi ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni sono, con effetto dal 1 luglio 1956, riversibili successivamente e nell'ordine indicato dalle dette disposizioni, a tutti i superstiti o gruppi di superstiti dell'iscritto aventi diritto, i quali siano in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni medesime. Qualora la cessazione dal servizio dell'iscritto abbia dato o dia luogo al trattamento di pensione normale o di privilegio, in mancanza di superstiti con diritto alla relativa riversibilità o quando questi vengono a cessare, si fa luogo alla concessione dell'assegno vitalizio ai superstiti o gruppi di superstiti aventi diritto. L'ultimo comma dell'art. 51 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, è soppresso. Il secondo comma dell' del testo unico sopracitato, sostituito dall' del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, è abrogato. L'assegno vitalizio compete alla vedova anche nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto dopo la cessazione dal servizio dell'iscritto, purchè il matrimonio stesso sia durato almeno un anno, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente. Il superstite dell'iscritto, avente diritto a pensione indiretta o di riversibilità, ha facoltà di optare per la concessione dell'assegno vitalizio qualora quest'ultimo risulti più favorevole.
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