Art. 15

LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139

In vigore dal 8 dic 1957
L'aliquota di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, da prendersi a base per la determinazione dell'assegno vitalizio diretto, è elevata, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 luglio 1956 degli iscritti al Fondo di previdenza, da un cinquantesimo ad un quarantesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva. Per gli stessi casi del precedente comma: a) viene sostituita, alla tabella di cui all' della legge 7 ottobre 1951, n. 1352, quella allegata alla presente legge, che indica gli importi degli assegni vitalizi indiretti o di riversibilità a favore dei superstiti aventi diritto; b) è elevato da lire 3000 a lire 5100 annue l'aumento per ogni compartecipe oltre il primo, dovuto per gli assegni vitalizi indiretti e di riversibilità, nei casi di gruppi di superstiti previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127; c) è concessa, come parte integrante dell'assegno vitalizio, una rendita vitalizia costante di annue lire 30.000 per gli assegni diretti e lire 27.000 per quelli indiretti o di riversibilità, che assorbe l'assegno temporaneo di contingenza di cui all' del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e successive modificazioni, il quale rimane soppresso come emolumento a se stante.
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