Art. 10
LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139
In vigore dal 8 dic 1957
L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali gode, soltanto per lo speciale servizio relativo all'assistenza creditizia, degli stessi diritti e facilitazioni anche fiscali già riconosciuti al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonchè dall'articolo unico della legge 3 febbraio 1957, n. 17.
Ai prestiti concessi dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al personale statale non di ruolo si applicano le disposizioni di cui all' della legge 19 gennaio 1942, n. 22.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-11-25;1139#art-10