Art. 8
LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139
In vigore dal 8 dic 1957
Il Comitato speciale per il credito è nominato dal presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali che lo presiede ed è composto:
1) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, n. 1669;
2) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali scelti tra i rappresentanti dei personali assistiti, residenti in Roma.
Alle sedute del Comitato partecipano, a turno, due sindaci designati di volta in volta dal Collegio dei revisori dell'E.N.P.A.S. e il direttore generale, con voto consultivo.
Il Comitato delibera, in seduta plenaria, sugli argomenti di cui ai punti b), e) ed f) del precedente .
Per i lavori relativi ai punti a) e d) del precedente articolo, il Comitato si suddivide in due Sottocomitati, composti di quattro membri ciascuno, e mantenendo la proporzione rappresentativa, di cui ai precedenti punti 1) e 2).
I due Sottocomitati operano alternativamente, sempre presieduti dal presidente dell'E.N.P.A.S. e con la presenza di due sindaci e del direttore generale.
Il Comitato delibera a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.
È deferito al Comitato l'esame dei casi in cui i due Sottocomitati non abbiano raggiunto l'unanimità nelle decisioni.
Storico versioni
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