Art. 6
LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139
In vigore dal 8 dic 1957
La misura degli interessi e delle ritenute per spese di amministrazione e per rischi di insolvenza, da applicare sui prestiti, è stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali con propria delibera, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e non può superare quella indicata dagli articoli 26 e 27 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
La misura della quota per rischi di insolvenza sarà comunque sottoposta a revisione, per l'eventuale riduzione, al termine del primo decennio di applicazione della presente legge.
Ai fini del computo delle quote di retribuzione cedibili si considera, anche per le categorie di personale non aventi diritto al trattamento di quiescenza in forma di pensione, l'aliquota della retribuzione fondamentale unica, che secondo le norme dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, viene assunto a base del trattamento stesso. Ai fini del computo della quota cedibile dei magistrati di ogni ordine e grado, si considera l'aliquota della retribuzione fondamentale unica di cui all' della legge 13 dicembre 1956, n. 1431.
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