Art. 11

LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139

In vigore dal 8 dic 1957
Le attività patrimoniali devolute all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi della presente legge, nonchè gli incrementi patrimoniali che deriveranno dalla riscossione dei contributi previsti dai precedenti e dall'attività creditizia, sono destinati ad aumentare la riserva del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato. Per lo speciale servizio del credito è istituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali una gestione autonoma.
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