Art. 7

LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139

In vigore dal 8 dic 1957
Alla attività creditizia svolta dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in applicazione della presente legge, del n. 5 dell' della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e del punto g) dell' della legge 10 gennaio 1952, n. 38, è preposto un Comitato speciale per il credito col compito: a) di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui agli lettera b), 4, 5 e 6 della presente legge e di stabilire le direttive per la loro erogazione; b) di proporre al Consiglio di amministrazione dell'Ente lo stanziamento dei fondi necessari; c) di proporre al Consiglio di amministrazione dell'Ente la misura del tasso di interesse e delle ritenute per spese di gestione e per rischi di insolvenza da applicare sui prestiti; d) di proporre l'imputazione al Fondo rischi di insolvenza dei residui debiti inesigibili su prestiti; e) di fare proposte sulle questioni generali che abbiano riferimento all'esercizio del credito ed all'andamento dei servizi relativi; f) di esercitare le altre attribuzioni che gli venissero delegate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente. Per i prestiti di cui alla lettera g) dell' della legge 10 gennaio 1952, n. 38, la misura degli interessi comprensivi di una quota per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi dell'operazione non potrà comunque superare il tasso del 6,50 per cento. I provvedimenti di concessione dei prestiti sono insindacabili nel merito. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione in merito alla materia di cui ai punti b) e c) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
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