Art. 12
LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139
In vigore dal 1 mag 1965
Il periodo minimo di iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato previsto dagli articoli 48 e 52 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, per il conseguimento del diritto all'indennità di buonuscita, è ridotto ad un biennio compiuto per i casi di cessazione dal servizio a decorrere dal 1 luglio 1956.
L'aliquota di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità è, nei casi suddetti, elevata ad un venticinquesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva, restando soppresse le maggiorazioni previste dal terzo comma dell'art. 48 del citato testo unico.
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