Art. 17

LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139

In vigore dal 8 dic 1957
Gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di riversibilità in corso di godimento al 1 luglio 1956 vengono riliquidati, con effetto da tale data, con l'applicazione delle norme di cui al precedente , prendendo a base, per ciascuno assegno, quale ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto, quella virtuale al 1 luglio 1956 determinata nel modo indicato al comma secondo del precedente . L'importo annuo così risultante in nessun caso può essere inferiore a quello in godimento al 30 giugno 1956 calcolato in base alle disposizioni di legge in vigore a tale data e con l'aumento del 16 per cento. L'eventuale differenza sarà corrisposta a titolo di assegno personale.
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