Art. 22

LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139

In vigore dal 8 dic 1957
I nuovi importi annui degli assegni vitalizi risultanti dalla applicazione dei precedenti , sono riferiti a dodici mensilità. La tredicesima mensilità dovuta nella seconda quindicina del mese di dicembre è determinata in base agli importi predetti.
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