Art. 21
LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139
In vigore dal 8 dic 1957
La parte degli aggi annualmente liquidati a ciascuna ricevitoria del lotto esente dal contributo a favore del Fondo di previdenza previsto dall'art. 67 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 riguarda i primi cinque milioni di lire di riscossione annua.
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