Art. 20
LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139
In vigore dal 25 lug 1965
Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi di cui all' della legge 27 ottobre 1951, n. 1352, sono elevati, tanto per gli assegni già conferiti quanto per quelli da conferire, a lire:
84.000, per gli assegni vitalizi diretti;
78.300, per gli assegni vitalizi a favore della vedova;
72.000, per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dal precedente .
L'elevazione degli importi degli assegni vitalizi facoltativi stabilita dal comma precedente assorbe l'assegno temporaneo di contingenza, di cui all' del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e successive modificazioni, il quale rimane soppresso come emolumento a se stante.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti hanno effetto dal 1 luglio 1956, per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data.
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