Art. 19
LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139
In vigore dal 8 dic 1957
Dall'ammissione al concorso per il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi è escluso ciascuno dei superstiti dell'iscritto alla gestione previdenza qualora un altro superstite, o gruppo di superstiti, dello stesso iscritto risulti contemporaneamente titolare di assegno vitalizio riguardato dal precedente oppure di pensione o, comunque, ne abbia contemporaneamente diritto.
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