Art. 19

LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139

In vigore dal 8 dic 1957
Dall'ammissione al concorso per il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi è escluso ciascuno dei superstiti dell'iscritto alla gestione previdenza qualora un altro superstite, o gruppo di superstiti, dello stesso iscritto risulti contemporaneamente titolare di assegno vitalizio riguardato dal precedente oppure di pensione o, comunque, ne abbia contemporaneamente diritto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-11-25;1139#art-19

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo