Art. 23
LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139
In vigore dal 8 dic 1957
Sono abrogate le disposizioni contrarie o, comunque, incompatibili con la presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-11-25;1139#art-23