Art. 1

LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139

In vigore dal 13 dic 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, costituito dall' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è soppresso. Le sue attribuzioni sono trasferite all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali il quale provvede: a) a garantire gli istituti indicati nell' del suddetto testo unico contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'Ente abbia prestato garanzia; b) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati civili e militari e ai salariati dello Stato, nonchè ai personali di cui agli del suddetto testo unico, nei casi di accertate necessità familiari entro i limiti delle disponibilità, fissate, per ciascun esercizio, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso, con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; c) ad assumere i rischi connessi con le operazioni di prestito diretto. La concessione dei prestiti, verso cessione di quote di stipendio o salario, è esercitata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali con le norme della presente legge e del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni, e del relativo regolamento di esecuzione.
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