Art. 9

LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139

In vigore dal 8 dic 1957
Le cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel titolo II del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, non possono avere altra garanzia che quella dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali. Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, è nulla, sia nei rapporti con le Amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti.
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