Art. 13
LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139
In vigore dal 8 dic 1957
L'iscritto al Fondo di previdenza, che abbia ottenuto la liquidazione dell'indennità di buonuscita e venga riassunto in servizio con reiscrizione al predetto Fondo, può, al termine del richiamo, conseguire la riliquidazione dell'indennità per il periodo complessivo del servizio prestato, purchè la durata della reiscrizione, per la parte successiva al 30 giugno 1956, risulti di almeno due anni compiuti. La riliquidazione viene effettuata sulla base dell'aliquota stabilita dal precedente e dell'ultima retribuzione annua contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello della indennità di buonuscita già conferita e dei relativi interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento per il periodo computato in anni interi per difetto, intercorrente tra la prima concessione e quella definitiva.
Le norme concernenti la corresponsione di un supplemento dell'indennità di buonuscita, contenute nell' del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, rimangono in vigore per i casi di reiscrizione di durata inferiore a due anni successivi al 30 giugno 1956.
Le norme stesse rimangono in vigore anche per i casi contemplati nel comma precedente, qualora risultino più favorevoli per gli interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-11-25;1139#art-13