Art. 5
In vigore dal 25 lug 1965
Le misure degli assegni vitalizi a carico dei fondi dell'ex Cassa sovvenzioni previste dall'art. 11 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395 - che ha sostituito l'art. 72 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 sono elevate, tanto per gli assegni già conferiti quanto per quelli da conferire, agli importi appresso indicati:
a) lire 18.000 annue per gli impiegati;
b) lire 16.800 annue per le vedove con prole minorenne o con prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro;
c) lire 14.400 annue per le vedove senza prole o con prole maggiorenne non inabile a proficuo lavoro, nonché per gli orfani;
d) lire 12.000 annue per i genitori.
Gli importi degli assegni vitalizi stabiliti dal presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1947 per gli assegni aventi una decorrenza anteriore a tale data.
Note all'articolo
- La L. 27 ottobre 1951, n. 1352 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Le misure degli assegni vitalizi a carico del fondi della ex Cassa sovvenzioni, stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, sono elevate, tanto per gli assegni gia' conferiti, quanto per quelli da conferire, agli importi appresso indicati: lire 24.000 annue per gli impiegati; lire 22.800 annue per la vedova con prole minorenne o con prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro; lire 19.200 annue per la vedova senza prole o con prole maggiorenne non inabile a proficuo lavoro, nonche' per gli orfani; lire 16.800 annue per i genitori. Gli importi stabiliti dal presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1949 per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data".
- La L. 25 novembre 1957, n. 1139, nel modificare l'art. 2 della L. 27 ottobre 1951, n. 1352, ha conseguentemente disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1352, sono elevati, tanto per gli assegni gia' conferiti quanto per quelli da conferire, a lire: 84.000, per gli assegni vitalizi diretti; 78.300, per gli assegni vitalizi a favore della vedova; 72.000, per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dal precedente art. 18". Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 3) che "Le disposizioni contenute nei commi precedenti hanno effetto dal 1 luglio 1956, per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data".
- Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 759, nel modificare l'art. 20 della L. 25 novembre 1957, n. 1139, che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 27 ottobre 1951, n. 1352, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi, di cui all'art. 20 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, tanto per gli assegni gia' conferiti, quanto per quelli da conferire, sono elevati, con effetto dal 1 marzo 1966 a lire: 144.000 per gli assegni vitalizi diretti; 132.000 per gli assegni vitalizi a favore della vedova; 120.000 per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dall'art 18 della citata legge 25 novembre 1957, n. 1139".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-01-26;127#art-5