Testo unicoTitolo II

Art. 28

Art. 32, commi 2 e 3, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

In vigore dal 15 ago 1928
L'ufficiale iscritto dispensato dal servizio con assegno di riforma ha diritto all'assegno vitalizio dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del detto assegno di riforma. La vedova e gli orfani dell'ufficiale morto durante il godimento dell'assegno di riforma, o morto in servizio lasciando diritto ad un assegno temporaneo, hanno diritto all'assegno vitalizio a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha luogo la cessazione dell'assegno temporaneo di riversibilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-28

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo