DECISIONE·n. 635·21 aprile 2004

Decisione (UE) 2004/635

Euro-Mediterranean Association Agreements

Vigente dal 21 aprile 2004 152 articoli 1 vigenze storicizzate
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Indice

Art. 1Art. 2Art. 3Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 51.   Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolareArt. 6Art. 7Art. 8Art. 9Art. 10Art. 11Art. 12Art. 13Art. 14Art. 15Art. 16Art. 17Art. 18Art. 19Art. 20Art. 21Art. 22Art. 23Art. 24Art. 251.   Qualora l'osservanza dell'articolo 17, paragrafo 3, comporti:Art. 26Art. 27Art. 28Art. 29Art. 30Art. 31Art. 32Art. 33Art. 34Art. 35Art. 36Art. 37Art. 38Art. 39ObiettiviArt. 40Ambito di applicazioneArt. 41Metodi e modalitàArt. 42Istruzione e formazioneArt. 43Cooperazione scientifica e tecnologicaArt. 44AmbienteArt. 45Cooperazione industrialeArt. 46Investimenti e promozione degli investimentiArt. 47Normalizzazione e valutazione della conformitàArt. 48Ravvicinamento delle legislazioniArt. 49Servizi finanziariArt. 50Agricoltura e pescaArt. 51TrasportiArt. 52Società dell'informazione e telecomunicazioniArt. 53EnergiaArt. 54TurismoArt. 55DoganeArt. 56Cooperazione nel settore statisticoArt. 57Riciclaggio del denaroArt. 58Lotta contro la drogaArt. 59Lotta contro il terrorismoArt. 60Cooperazione regionaleArt. 61Tutela dei consumatoriArt. 62Art. 63Art. 64Art. 65Art. 66Art. 67Art. 68Le parti concordano di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine:Art. 69Art. 70Art. 71Art. 72Art. 73Art. 74Art. 75Art. 76Art. 77Art. 78Art. 79Art. 80Art. 81Art. 82Art. 83Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di prendere qualsiasi misura:Art. 84Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:Art. 85Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente accordo avrà l'effetto:Art. 86Art. 87Art. 88Art. 89Art. 90Art. 91Art. 92Art. 1Art. 21.   I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti con decisione del Comitato di associazione:Art. 3Art. 1DefinizioniArt. 2Requisiti di carattere generaleArt. 3Cumulo bilaterale dell'origineArt. 4Cumulo diagonale dell'origineArt. 5Prodotti interamente ottenutiArt. 6Prodotti sufficientemente lavorati o trasformatiArt. 7Lavorazioni o trasformazioni insufficientiArt. 8Unità da prendere in considerazioneArt. 9Accessori, pezzi di ricambio e utensiliArt. 10AssortimentiArt. 11Elementi neutriArt. 12Principio della territorialitàArt. 13Trasporto direttoArt. 14EsposizioniArt. 15Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali daziArt. 16Requisiti di carattere generaleArt. 17Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1Art. 18Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1Art. 19Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1Art. 20Art. 21Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fatturaArt. 22Esportatore autorizzatoArt. 23Validità della prova dell'origineArt. 24Presentazione della prova dell'origineArt. 25Importazioni con spedizioni scaglionateArt. 26Esonero dalla prova dell'origineArt. 27Documenti giustificativiArt. 28Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativiArt. 29Discordanze ed errori formaliArt. 30Importi espressi in euroArt. 31Assistenza reciprocaArt. 32Controllo delle prove dell'origineArt. 33Composizione delle controversieArt. 34SanzioniArt. 35Zone francheArt. 36Applicazione del protocolloArt. 37Condizioni particolariArt. 38Modifiche del protocolloArt. 39Esecuzione del protocolloArt. 40Merci in transito o in depositoArt. 1DefinizioniArt. 2Campo di applicazioneArt. 3Assistenza su richiestaArt. 4Assistenza spontaneaArt. 5Comunicazione/NotificaArt. 6Forma e contenuto delle domande di assistenzaArt. 7Adempimento delle domandeArt. 8Forma in cui devono essere comunicate le informazioniArt. 9Deroghe all'obbligo di fornire assistenzaArt. 10Scambi di informazioni e riservatezzaArt. 11Esperti e testimoniArt. 12Spese di assistenzaArt. 13AttuazioneArt. 14Altri accordi
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