Art. 71

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Le parti decidono di promuovere la cooperazione culturale nei settori di mutuo interesse, nel rispetto delle reciproche culture, e avviano un dialogo culturale continuativo. La cooperazione in questo settore riguarda in particolare: — la conservazione e il restauro del patrimonio storico e culturale (quali monumenti, siti, opere d'arte, libri rari e manoscritti), — gli scambi di mostre d'arte, di compagnie dello spettacolo, di artisti, di letterati, di intellettuali e di manifestazioni culturali, — le traduzioni, — la formazione degli operatori culturali. 2.   La cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi promuove, in particolare, le coproduzioni e la formazione. Le parti si adoperano per favorire la partecipazione egiziana alle iniziative comunitarie in questo campo. 3.   Le parti convengono di estendere all'Egitto i programmi culturali della Comunità e degli Stati membri, nonché le altre attività di comune interesse. 4.   Le parti promuovono inoltre la cooperazione culturale di natura commerciale, segnatamente attraverso progetti comuni (produzione, investimenti e commercializzazione), la formazione e gli scambi di informazioni. 5.   Nella definizione dei progetti e dei programmi di cooperazione e delle attività congiunte, le parti rivolgono particolare attenzione ai giovani e alle tecniche di espressione e di comunicazione attraverso i mezzi scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della cultura. 6.   La cooperazione si svolge in particolare attraverso: — un dialogo continuativo tra le parti, — scambi periodici di informazioni e di idee in tutti i settori, anche mediante riunioni di funzionari e di esperti, — consulenze, trasferimenti di esperienze e formazione, — azioni congiunte quali seminari e incontri di lavoro, — assistenza tecnica, amministrativa e normativa, — diffusione delle informazioni sulle iniziative della cooperazione. TITOLO VII COOPERAZIONE FINANZIARIA
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