Art. 71
In vigore dal 21 apr 2004
1. Le parti decidono di promuovere la cooperazione culturale nei settori di mutuo interesse, nel rispetto delle reciproche culture, e avviano un dialogo culturale continuativo. La cooperazione in questo settore riguarda in particolare:
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la conservazione e il restauro del patrimonio storico e culturale (quali monumenti, siti, opere d'arte, libri rari e manoscritti),
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gli scambi di mostre d'arte, di compagnie dello spettacolo, di artisti, di letterati, di intellettuali e di manifestazioni culturali,
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le traduzioni,
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la formazione degli operatori culturali.
2. La cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi promuove, in particolare, le coproduzioni e la formazione. Le parti si adoperano per favorire la partecipazione egiziana alle iniziative comunitarie in questo campo.
3. Le parti convengono di estendere all'Egitto i programmi culturali della Comunità e degli Stati membri, nonché le altre attività di comune interesse.
4. Le parti promuovono inoltre la cooperazione culturale di natura commerciale, segnatamente attraverso progetti comuni (produzione, investimenti e commercializzazione), la formazione e gli scambi di informazioni.
5. Nella definizione dei progetti e dei programmi di cooperazione e delle attività congiunte, le parti rivolgono particolare attenzione ai giovani e alle tecniche di espressione e di comunicazione attraverso i mezzi scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della cultura.
6. La cooperazione si svolge in particolare attraverso:
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un dialogo continuativo tra le parti,
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scambi periodici di informazioni e di idee in tutti i settori, anche mediante riunioni di funzionari e di esperti,
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consulenze, trasferimenti di esperienze e formazione,
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azioni congiunte quali seminari e incontri di lavoro,
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assistenza tecnica, amministrativa e normativa,
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diffusione delle informazioni sulle iniziative della cooperazione.
TITOLO VII
COOPERAZIONE FINANZIARIA
Storico versioni
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