Art. 76

In vigore dal 21 apr 2004
Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi specificati. Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le parti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:635:oj#art-76

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 76 Decisione (UE) 2004/635 — Testo vigente | Portale Normativo