Art. 79

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Il Comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze. 2.   Le decisioni del Comitato di associazione sono adottate di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per queste ultime, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.
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Art. 79 Decisione (UE) 2004/635 — Testo vigente | Portale Normativo