Art. 77
In vigore dal 21 apr 2004
1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, è istituito un Comitato di associazione incaricato dell'attuazione dell'accordo.
2. Il Consiglio di associazione può delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al Comitato di associazione.
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