Art. 77

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, è istituito un Comitato di associazione incaricato dell'attuazione dell'accordo. 2.   Il Consiglio di associazione può delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al Comitato di associazione.
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Art. 77 Decisione (UE) 2004/635 — Testo vigente | Portale Normativo