Art. 72

In vigore dal 21 apr 2004
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell'Egitto un pacchetto di cooperazione finanziaria secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie richieste. La cooperazione finanziaria verte sui seguenti aspetti: — promozione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia, — potenziamento delle infrastrutture economiche, — promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro, — adeguamento alle ripercussioni sull'economia egiziana della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dell'industria e il miglioramento della capacità di esportazione dell'Egitto, — misure di accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale, — il miglioramento delle capacità e delle competenze egiziane per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, — se del caso, misure supplementari per attuare gli accordi bilaterali volti a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina, — misure di accompagnamento per l'adozione e l'attuazione della legislazione sulla concorrenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:635:oj#art-72

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 72 Decisione (UE) 2004/635 — Testo vigente | Portale Normativo