Art. 67

In vigore dal 21 apr 2004
Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l'attuazione delle disposizioni dei capitoli da 1 a 3. CAPITOLO 2 Cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione clandestina e le altre questioni consolari
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:635:oj#art-67

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 67 Decisione (UE) 2004/635 — Testo vigente | Portale Normativo