Art. 62

In vigore dal 21 apr 2004
Le parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita a un equo trattamento dei lavoratori che risiedono e sono occupati legalmente sul territorio dell'altra parte. Su richiesta di uno degli Stati membri o dell'Egitto, si avvieranno colloqui sugli accordi bilaterali reciproci riguardanti le condizioni di lavoro e i diritti previdenziali dei lavoratori dell'Egitto e degli Stati membri che risiedono e sono occupati legalmente sui rispettivi territori.
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Art. 62 Decisione (UE) 2004/635 — Testo vigente | Portale Normativo