Art. 62
In vigore dal 21 apr 2004
Le parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita a un equo trattamento dei lavoratori che risiedono e sono occupati legalmente sul territorio dell'altra parte. Su richiesta di uno degli Stati membri o dell'Egitto, si avvieranno colloqui sugli accordi bilaterali reciproci riguardanti le condizioni di lavoro e i diritti previdenziali dei lavoratori dell'Egitto e degli Stati membri che risiedono e sono occupati legalmente sui rispettivi territori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:635:oj#art-62