Art. 59

Lotta contro il terrorismo

In vigore dal 21 apr 2004
Le parti collaborano in questo settore in conformità delle convenzioni internazionali e delle rispettive legislazioni nazionali, privilegiando in particolare: — gli scambi di informazioni sugli strumenti e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo, — gli scambi di esperienze inerenti alla prevenzione del terrorismo, — la ricerca e gli studi congiunti sulla prevenzione del terrorismo.
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Lotta contro il terrorismo (Art. 59 Decisione (UE) 2004/635) — Testo vigente | Portale Normativo