Art. 59
Lotta contro il terrorismo
In vigore dal 21 apr 2004
Le parti collaborano in questo settore in conformità delle convenzioni internazionali e delle rispettive legislazioni nazionali, privilegiando in particolare:
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gli scambi di informazioni sugli strumenti e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo,
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gli scambi di esperienze inerenti alla prevenzione del terrorismo,
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la ricerca e gli studi congiunti sulla prevenzione del terrorismo.
Storico versioni
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