Art. 58
Lotta contro la droga
In vigore dal 21 apr 2004
1. La cooperazione tra le parti si prefigge in particolare di:
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rendere più efficaci le politiche e le misure volte a combattere la fornitura e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti,
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favorire un'impostazione congiunta per ridurre la domanda.
2. Le parti definiscono congiuntamente, in conformità delle rispettive legislazioni, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.
Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private del settore, secondo le rispettive competenze e in collaborazione con gli organismi competenti dell'Egitto, della Comunità e dei suoi Stati membri.
3. La cooperazione consiste in scambi di informazioni e, se del caso, in attività congiunte relative:
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alla creazione o al potenziamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti,
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all'attuazione di progetti di prevenzione, di formazione e di ricerca epidemiologica,
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alla definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope in conformità degli standard internazionali.
Storico versioni
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