Art. 58

Lotta contro la droga

In vigore dal 21 apr 2004
1.   La cooperazione tra le parti si prefigge in particolare di: — rendere più efficaci le politiche e le misure volte a combattere la fornitura e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti, — favorire un'impostazione congiunta per ridurre la domanda. 2.   Le parti definiscono congiuntamente, in conformità delle rispettive legislazioni, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento. Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private del settore, secondo le rispettive competenze e in collaborazione con gli organismi competenti dell'Egitto, della Comunità e dei suoi Stati membri. 3.   La cooperazione consiste in scambi di informazioni e, se del caso, in attività congiunte relative: — alla creazione o al potenziamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti, — all'attuazione di progetti di prevenzione, di formazione e di ricerca epidemiologica, — alla definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope in conformità degli standard internazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:635:oj#art-58

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Lotta contro la droga (Art. 58 Decisione (UE) 2004/635) — Testo vigente | Portale Normativo