Art. 90

In vigore dal 21 apr 2004
Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio dell'Egitto, dall'altra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:635:oj#art-90

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 90 Decisione (UE) 2004/635 — Testo vigente | Portale Normativo