Art. 91

In vigore dal 21 apr 2004
Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
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Art. 91 Decisione (UE) 2004/635 — Testo vigente | Portale Normativo