Art. 1

In vigore dal 21 apr 2004
1.   I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato I del presente protocollo sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: — per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 1, i dazi vengono aboliti dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo, — per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 2, ai dazi si applicano le seguenti riduzioni: — dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 5 % dei dazi di base, — dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 10 % dei dazi di base, — dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 15 % dei dazi di base, — per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 3, ai dazi si applicano le seguenti riduzioni: — dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 5 % dei dazi di base, — dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 15 % dei dazi di base, — dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 25 % dei dazi di base. 2.   Alle importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati elencati nell'allegato II del presente protocollo, originari dell'Egitto, si applicano i dazi ivi indicati, a prescindere dall'esistenza di contingenti. 3.   Le riduzioni dei dazi doganali di cui agli allegati I e II del presente protocollo si applicano ai dazi di base di cui all'. 4.   Il Consiglio di associazione può decidere di: — ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati ai sensi del presente protocollo, — modificare i dazi indicati negli allegati I e II del presente protocollo, — aumentare o abolire i contingenti tariffari.
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