Art. 3

Cumulo bilaterale dell'origine

In vigore dal 21 apr 2004
1.   I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Egitto si considerano materiali originari dell'Egitto anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall', paragrafo 1, del presente protocollo. 2.   I materiali originari dell'Egitto incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall', paragrafo 1, del presente protocollo.
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Cumulo bilaterale dell'origine (Art. 3 Decisione (UE) 2004/635) — Testo vigente | Portale Normativo