Art. 2
Requisiti di carattere generale
In vigore dal 21 apr 2004
1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
a)
i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell' del presente protocollo;
b)
i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Egitto:
a)
i prodotti interamente ottenuti in Egitto ai sensi dell' del presente protocollo;
b)
i prodotti ottenuti in Egitto in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Egitto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo.
Storico versioni
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Proeli:dec:2004:635:oj#art-2-99