Art. 2 · Requisiti di carattere generale

Art. 2

Requisiti di carattere generale

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità: a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell' del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo. 2.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Egitto: a) i prodotti interamente ottenuti in Egitto ai sensi dell' del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti in Egitto in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Egitto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo.
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