Art. 6

In vigore dal 21 apr 2004
Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Egitto istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità di cui al presente titolo e in conformità con le disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e con gli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in appresso denominati GATT. CAPITOLO 1 Prodotti industriali
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Art. 6 Decisione (UE) 2004/635 — Testo vigente | Portale Normativo