Art. 9

In vigore dal 21 apr 2004
1.   I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: — all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75 % del dazio di base, — un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50 % del dazio di base, — due anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 25 % del dazio di base, — tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti. 2.   I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato III sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: — tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90 % del dazio di base, — quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75 % del dazio di base, — cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60 % del dazio di base, — sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 45 % del dazio di base, — sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30 % del dazio di base, — otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 15 % del dazio di base, — nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti. 3.   I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato IV sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: — cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 95 % del dazio di base, — sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90 % del dazio di base, — sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75 % del dazio di base, — otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60 % del dazio di base, — nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 45 % del dazio di base, — dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30 % del dazio di base, — undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 15 % del dazio di base, — dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti. 4.   I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato V sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: — sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90 % del dazio di base, — sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'80 % del dazio di base, — otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 70 % del dazio di base, — nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60 % del dazio di base, — dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50 % del dazio di base, — undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40 % del dazio di base, — dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30 % del dazio di base, — tredici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 20 % del dazio di base, — quattordici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 10 % del dazio di base, — quindici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti. 5.   I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità non elencati negli allegati II, III, IV e V vengono aboliti secondo il calendario corrispondente previa decisione del Comitato di associazione. 6.   In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario applicabile ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 può essere riveduto di comune accordo dal Comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione. Se il Comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, l'Egitto può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno. 7.   Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 consiste nelle aliquote di cui all'.
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