Art. 14

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Ai prodotti agricoli originari dell'Egitto elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute. 2.   Ai prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo n. 2 importati in Egitto si applicano le disposizioni ivi contenute. 3.   Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 3.
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Art. 14 Decisione (UE) 2004/635 — Testo vigente | Portale Normativo